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"Con la nuova proposta di legge, dunque, «non si sta allargando l’ambito del penalmente rilevante, perché la giurisprudenza già da molti anni ricorre a questa interpretazione», ha spiegato a Pagella Politica Gian Luigi Gatta, professore di Diritto penale all’Università degli Studi di Milano e presidente dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale. «La Corte di Cassazione da anni sostiene che c’è violenza sessuale [...][ne]i casi in cui non si è espresso il consenso o non lo si poteva esprimere».
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Secondo Gatta, però, il Parlamento dovrebbe precisare meglio che cosa si intende per “assenza di consenso”. «In questo modo si darebbe una disciplina a un’ipotesi che oggi non è espressamente prevista dalla legge ma che, per il momento, è considerata rilevante solo della giurisprudenza"
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https://pagellapolitica.it/articoli/problemi-legge-consenso-violenza-sessuale


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"Proprio questo tema era stato affrontato nel testo originale della proposta di legge, che conteneva una definizione dettagliata di consenso: era descritto come «quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l’intero svolgersi dell’atto sessuale», con l’aggiunta che andava «valutato tenendo conto della situazione e del contesto» e che poteva essere revocato «in qualsiasi momento e con ogni forma». Questa parte è stata poi eliminata in Commissione Giustizia della Camera da un emendamento, presentato dalle relatrici Michela Di Biase (Partito Democratico) e Maria Carolina Varchi (Fratelli d’Italia)."